Bonus Pubblicità 2021:
posticipato al 10 gennaio
l’invio della dichiarazione sostitutiva

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10 Gennaio 2022

A causa di un aggiornamento della piattaforma telematica, i termini per confermare la prenotazione del bonus pubblicità 2021 per i soggetti che hanno compilato e presentato la richiesta dal 1° al 31 ottobre 2021 sono stati prorogati a partire dal 10 gennaio fino al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022).

Il periodo di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nel 2021 è stato posticipato al 10 gennaio 2022. Resta invariata la modalità di trasmissione tramite l’area riservata dei servizi telematici della Agenzia delle Entrate accessibile tramite SPID, Entratel e Fisconline o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), nella sezione specifica del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. Sulla base delle richieste ricevute, viene stilato un elenco dei beneficiari che possono fruire del credito d’imposta.

Ma ricapitoliamo i requisiti fondamentali per poter avere accesso al bonus pubblicità.

Bonus pubblicità: cos’è e come richiederlo?

Dal 1° al 31 ottobre 2021 è stato possibile presentare la richiesta per il bonus pubblicità, un’agevolazione sottoforma di credito d’imposta riservata alle imprese e ai lavori autonomi che intendono investire in campagne pubblicitarie per l’anno 2021/2022 su emittenti televisive e radiofoniche e su stampa periodica e quotidiana, digitale e analogica.

Il termine di presentazione delle domande, inizialmente previsto tra il 1° e il 30 settembre 2021, è stato modificato e prorogato in via del tutto eccezionale dal 1° al 31 ottobre 2021, in modo tale da consentire gli aggiornamenti della piattaforma telematica che ne gestisce le richieste. Restano comunque valide le comunicazioni già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021.

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Inizialmente, come da decreto legge n.50/2017, il bonus pubblicità nasce in favore delle imprese e degli autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi almeno l’1% degli analoghi investimenti relativi all’anno precedente. In questo caso, il contributo è pari ad un credito di imposta del 75% del valore degli investimenti messi in atto, elevato al 90% in caso di start up, microimprese e piccole e medie imprese.

Tuttavia, nella proroga del 2021/2022, il bonus pubblicità ha subito modifiche sostanziali rispetto agli anni precedenti.
Il beneficio infatti è rivolto a imprese, società sportive dilettantistiche, enti del terzo settore non commerciali e lavoratori autonomi con domicilio fiscale in Italia, anche se in una qualsiasi delle seguenti condizioni:

  • Hanno avviato la propria attività nell’anno corrente;
  • Hanno effettuato investimenti uguali o minori rispetto all’anno precedente;
  • Non hanno effettuato alcun investimento nell’anno precedente.

Il bonus pubblicità viene erogato nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari, anche se il credito d’imposta effettivo dipende dal numero di richieste ricevute e dalla disponibilità concreta del fondo. Si tratta comunque di un contributo che non supera i 50 milioni di euro per i mezzi pubblicitari di stampa, analogici e digitali, e i 25 milioni di euro per i canali radiofonici e televisivi.
In ogni caso, le testate giornalistiche e le emittenti devono essere registrate presso il Tribunale e il ROC.

Questo aspetto è importante per coloro che vogliono intraprendere un’attività promozionale online poiché i siti e i portali che non hanno un direttore responsabile o che non sono iscritti presso gli enti competenti sopracitati non hanno diritto al sostegno delle spese pubblicitarie.

Restano esclusi dal credito d’imposta:

  • Volantini periodici in forma cartacea;
  • Cartellonistica o pubblicità su vetture;
  • Pubblicità tramite piattaforme social;
  • Spot promozionali su schermi nelle sale cinematografiche;
  • Pubblicità su affissioni.

Come è stata trasmessa la richiesta?

Le imprese e i liberi professionisti idonei ad accedere al bonus pubblicità hanno dovuto presentare una comunicazione telematica e trasmetterla attraverso l’area riservata dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate, accessibile tramite SPID, Entratel e Fisconline o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), nella sezione specifica del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

Come si utilizza il bonus pubblicità?

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, mediante delega al modulo F24, da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti aventi diritto al bonus pubblicità.

 

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